Foglie sparse | Cosa sta cambiando per gli animali esotici in Italia?
Buona domenica,
come per una newsletter di qualche tempo fa, iniziamo a creare un po' di atmosfera per ciò di cui ti parlerò oggi.
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Negli ultimi giorni si sono avvicendate notizie riguardo il possibile divieto di detenzione di animali esotici in Italia. La Società Veterinaria Italiana Animali Esotici (SIVAE) ha anche promosso una campagna sui social a riguardo, #esoticimafamiliari.
Grazie alla Società Italiana... - Esotici, ma familiari — www.facebook.com Grazie alla Società Italiana Veterinaria Animali esotici per aver girato questo video di sostegno alla campagna #esoticimafamiliari. Sì alle regole, no...
Quali sono gli animali esotici?
Prima di spiegare cosa stia succedendo a livello legislativo in Italia, cerchiamo un po' di chiarirci le idee sulla definizione di "animale esotico". Nelle diverse leggi regionali italiane sulla detenzione e sul commercio di animali esotici se ne trovano di differenti. Riporto qui la definizione utilizzata dalla Regione Marche (Articolo 1 della Legge Regionale del 24 luglio 2002, n. 12):
"si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale".
Di quali animali stiamo parlando? Alcuni esempi sono canarini, diamantini, pappagalli, roditori, pesci d'acquario, tartarughe d'acqua dolce, iguane, serpenti e ragni. Come vedi non c'è bisogno di avere in casa una tigre del Bengala per essere interessati alle ultime novità che stanno circolando in rete.
Ora, non è che non esistessero normative che regolassero detenzione e commercio di questi animali. Infatti...
Ci pensava la CITES
Capisci bene che le specie interessate sono tantissime, come tantissimi gli interessi che ruotano intorno al loro commercio. Per questo, oltre che per tutelare questi animali, esistevano già degli strumenti normativi per regolamentare la detenzione a scopo amatoriale e commerciale:
la disciplina CITES - Regolamento (CE) n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e le sue successive modifiche;
la legge n.150/92, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, anche in relazione alla salute pubblica;
le normative regionali (come già ti accennavo prima).
L'acronimo CITES sta per Convention on International Trade of Endagered Species, in italiano Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. È stata siglata nel 1975 e il suo scopo è garantire, dove consentito, che lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatica sia sostenibile per la specie stessa e compatibile con il ruolo ecologico che essa riveste nel suo habitat.
In particolare, la CITES ha tre appendici in cui sono elencate oltre 30.000 specie di animali e piante, a seconda dei gradi di protezione di cui necessitano:
Appendice I - Specie in pericolo di estinzione per le quali il commercio è vietato;
Appendice II - Specie che non sono minacciate da estinzione, ma per le quali il commercio va controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento e garantirne la sopravvivenza;
Appendice III - Specie protette dai singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Per le specie comprese nelle appendici II e III è previsto il commercio internazionale autorizzato, sotto un controllo più restrittivo per il primo gruppo rispetto al secondo.
I "nostri" animali esotici potrebbero quindi far parte di questi ultimi raggruppamenti. Ricordo anche che la legislazione vigente prevede già che i proprietari e detentori di questi animali ne abbiano cura, garantendone salute e benessere, tenendo quindi conto dei loro particolari bisogni (anche dal punto di vista etologico), e prendendo tutte le misure necessarie per evitarne la fuga.
E qui incominciano a scattare un po' di campanelli di allarme che ci portano pian piano alla situazione odierna.
Il Regolamento Europeo 2016/429 e il suo recepimento in Italia
Viaggiamo un po' indietro nel tempo. È il marzo 2021: manca meno di un mese al 21 aprile 2021, data in cui il Regolamento Europeo 2016/429 sarà applicabile all'Italia, così come a tutti gli Stati Membri, e non ci sono ancora i decreti legislativi che dovranno adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove regole europee (come è raccontato sul sito dell'ANMVI-Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani)
Il Regolamento Europeo 2016/429, detto anche Animal Health Law, riguarda le malattie animali trasmissibili. Dopo la pandemia sembra assolutamente comprensibile serrare i ranghi affinché ci siano controlli maggiori in questo ambito.
Pian piano la nostra macchina politica e amministrativa inizia a muoversi e, tra le attività svolte, il 14 aprile 2021 il Ministero della Salute organizza un incontro: al centro della discussione ci sono alcuni decreti nazionali legati all'Animal Health Law, riguardanti animali selvatici, esotici e da compagnia. L'Unione Europea ha individuato nuovi "animali da compagnia", presenti nell'Allegato I:
Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea)
Animali acquatici ornamentali
Anfibi
Rettili
Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae).
Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.
Queste in aggiunta ai più conosciuti cani (Canis lupus familiaris), gatti (Felis silvestris catus) e furetti (Mustela putorius furo).
Naturalmente ci saranno deroghe e divieti, seguendo criteri di pericolo per la salute, per l'incolumità pubblica o per la biodiversità.
Il 22 aprile 2021, in Parlamento, è stata approvata in via definitiva la Legge n. 53 di delegazione europea, norme destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo, ed ecco che in Gazzetta Ufficiale compare l'articolo 14 dal titolo lunghissimo: "Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Caspita, dirai, ce l'abbiamo fatta! Però c'è la lettera (q) dell'articolo che è la causa della preoccupazione dei veterinari e di tutti coloro che sono legati al commercio legale degli animali esotici.
La lettera Q
Il testo della lettera (q) è il seguente:
"prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette".
Da un lato il divieto totale potrebbe ridurre rischi sanitari e aumentare la tutela e conservazione dei nostri ecosistemi. Ci sarebbe anche una maggiore tutela dei diritti degli animali esotici e selvatici, che non sono stati soggetti a domesticazione e che quindi teoricamente sarebbe meglio fossero liberi nel loro habitat.
D'altro canto il divieto potrebbe favorire gli abbandoni (con danno alla nostra biodiversità), le importazioni illegali e le attività delle zoomafie.
La svolta finale
Il 5 maggio c'è stata un'approvazione preliminare di tre decreti legislativi, ma la scadenza per il Governo è oggi, 8 maggio 2022, data in cui i divieti e le regole dovranno essere definite nello specifico.
I tre provvedimenti dovranno successivamente passare in Conferenza Stato Regioni e tornare in Parlamento per il varo finale.
Non ci resta che sperare che i suddetti provvedimenti siano approfonditi e ben strutturati.
Presto sapremo come è andata.
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Qualcosa da...
... consultare
La sezione sulle zoomafie del rapporto Legambiente "No ecomafia" 2021 (versione online).
Gli animali – Noecomafia — www.noecomafia.it Con zoomafia si intende invece definire il settore criminale che trae profitto dal controllo di attività illegali che hanno al centro gli animali. È un fenomeno che si estende dal Nord al Sud del nostro Paese e che vede la collaborazione della criminalità organizzata italiana con quella straniera. Il fatturato delle cosche specializzate in questo settore è stimato in 3 miliardi di euro. Un giro di denaro enorme che riguarda i traffici di cani e gatti con finti pedigree o di animali esotici, il bracconaggio e il contrabbando di fauna selvatica, le scommesse illegali sulle corse clandestine dei cavalli (un terzo dell’intero fatturato) e i combattimenti fra cani. Ma nel novero delle attività vanno inseriti anche il racket del pesce, la macellazione clandestina, i furti di bestiame e le sofisticazioni alimentari.
... leggere
Quando penso al tipo di rapporto che si può instaurare tra un essere umano e un animale esotico, mi vengono subito in mente Irene Pepperberg e il pappagallo cenerino Alex. Sono partiti da essere una scienziata con l'"oggetto" del suo esperimento fino a costruire, probabilmente, qualcosa di diverso. Qui il link del libro scritto un po' di tempo fa dalla dottoressa Pepperberg, psicologa ed etologa, specializzata in ricerche sull'apprendimento. Io non l'ho ancora letto, ma lo inserisco subito nella mia lista dei desideri.
Parla con Alex - Rizzoli Libri — rizzoli.rizzolilibri.it
Una storia di scienza e di amicizia.
P.S. Vedo che il testo non è disponibile sulle varie piattaforme. Ti direi di cercare in biblioteca e/o utilizzare i servizi di prestito digitale.
Oggi sono andata piuttosto lunga.
Ti auguro una serena domenica,
Alessia